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Emanuele Gianturco musicista o giurista

Scritto da Elena Ruggieri

Credo che uno dei nodi da sciogliere sulla personalità di Gianturco stia proprio in questo rapporto: musica – diritto.

Molti sono gli interrogativi che si possono porre e tra questi il più evidente è perché preferì la carriera giuridica a quella di musicista? E se la musica era stata una sua grande e profonda passione, quasi un istinto naturale, al punto che per essa aveva fatto notevoli sacrifici, perché rifiutò il posto come direttore d’orchestra a New York?

A queste domande non possiamo dare una risposta certa, però possiamo comunque riflettere su alcuni punti che mi sono sembrati di rilievo.

Secondo la definizione comune la parola musica significa insieme di suoni di senso compiuto e con una propria configurazione ritmica anche se libera.

Nell’antica Grecia tale parola era intesa come rapporto matematico delle relazioni tra i suoni, anche nel Medioevo la musica era vista nell’ottica scientifica del quadrivio, distinguendo in essa rapporti puramente speculativi e altri esecutivi empirici. La polifonia portò in primo piano i valori fonico-costruttivi che fusero la forma e l’espressività. Già nel Seicento, però, sorse il dilemma se la musica fosse espressione simbolica di determinati sentimenti o se fosse una pura articolazione di valori sonori. Tale problema divenne fondamentale alla fine dell’Ottocento dopo che il Romanticismo aveva trasformato la musica in pura espressione del sentimento. In realtà la musica è fondata su un linguaggio autonomo dove un’idea principale, il tema, viene rielaborata in una serie di sviluppi connessi tra loro in modo da formare una superiore unità, detta periodo.

Questo arabesco di temi e sviluppi è inserito, secondo un determinato ordine, in una struttura più ampia detta forma, che rappresenta l’elemento distintivo di un pezzo musicale, indipendentemente dagli strumenti per cui è scritto. La musica, quindi, non è solo ed esclusivamente, l’espressione istintiva di un sentimento dettato dalla propria creatività, ma è anche lo studio sistematico, fatto di dedizione, costanza e sacrificio, di ogni elemento costitutivo della musica: melodia, ritmo, timbro, armonia. In questo Gianturco non fu solo un esecutore, ma anche un compositore, e come tale costretto a rispettare delle regole quasi matematiche. Anche il diritto è un insieme di norme volte a disciplinare la condotta degli individui nella vita sociale; originariamente, sorto in concomitanza con le prime forme di convivenza sociale per rispondere agli elementari bisogni della sopravvivenza e della difesa, il diritto era composto da norme consuetudinarie e strettamente fuse con i principi morali e religiosi.

Con l’ampliarsi degli originali nuclei tribali e col progressivo diffondersi di modi di vita sempre più complessi ed articolati, andò, invece, gradualmente affermandosi il principio della separazione del potere civile da quello religioso. Così allo stregone e al sacerdote, inizialmente depositari delle norme giuridico religiose e giudici indiscussi, si sostituirono nuovi centri di potere, nuove autorità dalle quali vennero elaborate e applicate nuove disposizioni e nuove norme per regolare la vita della collettività. Parimenti, soprattutto nei paesi a tradizione romanistica, le norme, inizialmente consuetudinarie, vennero gradualmente soppiantate da quelle scritte, affermandosi il principio della certezza del diritto.

La stessa norma giuridica acquistò una maggiore autonomia distinguendosi con caratteri propri ed esclusivi, e disciplinando solo i caratteri esteriori dell’individuo, non considerando i processi o i moti interni della coscienza di ognuno. Al diritto popolare si sostituiscono così, progressivamente, il diritto positivo, ovvero l’insieme delle norme giuridiche scritte, prodotte dallo stato e nello stesso tempo vigenti in un determinato periodo storico.

La diversità degli sviluppi storici tra paese e paese ha dato luogo alla formazione di sistemi giuridici tra loro spesso differenti. Così l’imponente produzione del diritto romano ha rappresentato e rappresenta per molti paesi europei ( Italia, Spagna, Belgio, Francia, ecc.) il principale supporto dell’organizzazione giuridica. Diversamente in Inghilterra e in altri paesi di tradizione anglosassone uno dei presupposti fondamentali del sistema giuridico è rappresentato dalla Common Law.

Da un punto di vista concettuale, quindi, il diritto costituisce un corpo unitario di norme e di principi, che viene poi suddiviso in distinte branche (penale, civile, commerciale, amministrativo, costituzionale, ecc.). Il punto comune tra la musica e il diritto è quest’insieme di norme o di regole che rispettivamente l’una e l’altro, sono costretti a seguire se vogliono raggiungere allo stesso tempo l’armonia e l’unità. Per rispondere alla domanda sopra posta: tra la musica e il diritto, Gianturco, perché ha scelto il diritto? La sua scelta, a mio avviso, è stata dettata, nonostante la certezza del proprio talento, più dal senso del dovere che da quello del piacere; e non solo un dovere morale rispetto allo Stato, quello che rende degno ogni cittadino nella società, ma più di tutto un dovere nei confronti della sua famiglia, e in particolare per la madre e per il fratello prete che avevano investito e riposto in Emanuele tutte le loro aspettative.

Nella stessa misura ha prevalso anche un altro fattore: il desiderio di riscattare se stesso e la sua famiglia dalle miserie e dalla sventure subite lungamente, attraverso la giustizia. Il suo più che un tradimento è stato un rimando della musica al piacere domestico, al puro diletto del proprio spirito, da conservare e mantenere nella sua intimità. Ed è proprio attraverso il mondo dei suoni che vediamo lo statista, il giurista, il politico scomporre le componenti della sua complessa e, talvolta, contraddittoria personalità. La musica come il diritto, che deve esser stato anche questo necessariamente una vocazione, visto che a soli 17 anni già scriveva un Trattato di Statistica, sono strettamente legate dall’armonia e dalla misura.

E’ così che possiamo spiegare i vincoli e i rapporti di queste due vocazioni parallele, la musica e il diritto, alle quali Gianturco seppe comunque imprimere una sua chiarissima personalità.

 di Elena Ruggieri

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